[Lista] Finanziaria 2007 e diritto d'autore

Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Ven 6 Ott 2006 10:45:29 CEST


All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, è 
aggiunto il seguente:
"I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale 
o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un 
compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono 
tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono 
determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo 
precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse 
dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al 
comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29".


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