[Lista] Illegittimità del prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche

Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:27:12 CEST


Alessandro Bottoni ha scritto:

>Nicola A. Grossi ha scritto:
>  
>
>>Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
>>
>>1)      *Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le
>>categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della
>>direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il
>>diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
>>diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica
>>italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli
>>artt. 1 e 5 di tale direttiva.*
>>
>>2)      *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*
>>    
>>
>
>Nicola, scusa, puoi gentilmente tradurre questa roba dal legalese?
>
>Non riesco nemmeno a capire se siamo stati condannati per aver permesso il
>prestito di opere coperte da copyright o per averlo vietato.
>
>Grazie.
>------------------------
>Alessandro Bottoni
>
>
>  
>

L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA ("Il prestito eseguito dalle 
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini 
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad 
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non 
è dovuta alcuna remunerazione... "), adeguandolo alla direttiva 92/100 
CEE e stabilire che il prestito nelle biblioteche pubbliche prevedesse 
una remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle 
categorie di titolari dei diritti di cui all'art. 2 comma 1 della 
direttiva in oggetto).

L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della 
direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le 
biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei 
diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita 
una remunerazione agli autori.

Riassumendo:
le biblioteche non pubbliche per esercitare il diritto di prestito 
devono chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto.
Le biblioteche pubbliche non sono obbligate a chiedere l'autorizzazione, 
ma se non la chiedono, deve essere garantita una remunerazione per gli 
autori.


Addio al prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche: adesso l'Italia 
dovrà pagare e cambiare la legge (se vorrà non pagare nuovamente).

Tutto chiaro Ale?


Saluti,
n.a.g.



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