[Lista] Illegittimità del prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:27:12 CEST
Alessandro Bottoni ha scritto:
>Nicola A. Grossi ha scritto:
>
>
>>Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
>>
>>1) *Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le
>>categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della
>>direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il
>>diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
>>diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica
>>italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli
>>artt. 1 e 5 di tale direttiva.*
>>
>>2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*
>>
>>
>
>Nicola, scusa, puoi gentilmente tradurre questa roba dal legalese?
>
>Non riesco nemmeno a capire se siamo stati condannati per aver permesso il
>prestito di opere coperte da copyright o per averlo vietato.
>
>Grazie.
>------------------------
>Alessandro Bottoni
>
>
>
>
L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA ("Il prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non
è dovuta alcuna remunerazione... "), adeguandolo alla direttiva 92/100
CEE e stabilire che il prestito nelle biblioteche pubbliche prevedesse
una remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle
categorie di titolari dei diritti di cui all'art. 2 comma 1 della
direttiva in oggetto).
L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della
direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le
biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei
diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita
una remunerazione agli autori.
Riassumendo:
le biblioteche non pubbliche per esercitare il diritto di prestito
devono chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto.
Le biblioteche pubbliche non sono obbligate a chiedere l'autorizzazione,
ma se non la chiedono, deve essere garantita una remunerazione per gli
autori.
Addio al prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche: adesso l'Italia
dovrà pagare e cambiare la legge (se vorrà non pagare nuovamente).
Tutto chiaro Ale?
Saluti,
n.a.g.
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