[Lista] Illegittimità del prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:36:32 CEST
Il Governo propone l'istituzione di un "Fondo per il diritto di prestito
pubblico" (denominato *IL FONDO*) con una dotazione di 3 milioni di euro
(ma non viene specificato se annui), che verrebbe gestito dalla
S.I.A.E., incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in
base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali.
Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici rimarrebbe *gratuito* per gli utenti finali.
Cioè: paghi lo stesso, ma ti danno l'impressione di non pagare.
Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007
(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]
7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono
soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito
dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di
prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di
euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori
(SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la
Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate.
Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in
misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere
esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti
pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche
universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".
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