From k2 a larivoluzione.it Wed Jan 10 13:07:43 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Wed, 10 Jan 2007 13:07:43 +0100 Subject: [Lista] Finanziaria 2007: forse non tutti sanno che... In-Reply-To: <4aa56038ede72dfce34b9d83fa455052@212.210.65.66> References: <4aa56038ede72dfce34b9d83fa455052@212.210.65.66> Message-ID: <45A4D70F.2040500@larivoluzione.it> >La Finanziaria 2007 prevede sgravi fiscali per le produzioni indies di opere >prime e seconde (comprese di stampa cd, promozione cd, promozione tour e >realizzazione videoclip), sgravi fiscali per i giovani autori fino ai 35 >anni che realizzano brevetti e vivono di di diritto d'autore, l'abolizione >dell'Enpals per i giovani musicisti fino ai 18 anni e finanziamenti per i >giovani under 35 che hanno nuove idee. >In più, a favore dei giovani musicisti non professionisti, dal 1° gennaio >2007 esenzione dall'Enpals per i giovani fino ai 18 anni dilettanti fino a >5000 euro annui. > > > Saluti, n.a.g. From k2 a larivoluzione.it Wed Jan 10 13:11:07 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Wed, 10 Jan 2007 13:11:07 +0100 Subject: [Lista] Finanziaria 2007: forse non tutti sanno che... In-Reply-To: <45A4D70F.2040500@larivoluzione.it> References: <4aa56038ede72dfce34b9d83fa455052@212.210.65.66> <45A4D70F.2040500@larivoluzione.it> Message-ID: <45A4D7DB.4060002@larivoluzione.it> L'Enpals non l'ha presa molto bene. :-) http://www.enpals.it/area_comunicazione/news_ed_eventi/news_0013.html Saluti, n.a.g. Nicola A. Grossi ha scritto: >>La Finanziaria 2007 prevede sgravi fiscali per le produzioni indies di opere >>prime e seconde (comprese di stampa cd, promozione cd, promozione tour e >>realizzazione videoclip), sgravi fiscali per i giovani autori fino ai 35 >>anni che realizzano brevetti e vivono di di diritto d'autore, l'abolizione >>dell'Enpals per i giovani musicisti fino ai 18 anni e finanziamenti per i >>giovani under 35 che hanno nuove idee. >>In più, a favore dei giovani musicisti non professionisti, dal 1° gennaio >>2007 esenzione dall'Enpals per i giovani fino ai 18 anni dilettanti fino a >>5000 euro annui. >> >> >> >> >> >Saluti, >n.a.g. >_______________________________________________ >Lista mailing list >Lista a scarichiamoli.org >http://www.scarichiamoli.org/mailman/listinfo/lista > > From k2 a larivoluzione.it Sat Jan 13 13:07:51 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Sat, 13 Jan 2007 13:07:51 +0100 Subject: [Lista] La RAI "ci ripensa" Message-ID: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1844831&r=PI Si va verso quello che a me sembrava già di capire in tempi non sospetti: http://www.scarichiamoli.org/larivoluzione/?post=2006/12/rai-ma-quando-mai.html Saluti, n.a.g. From k2 a larivoluzione.it Sat Jan 13 14:40:23 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Sat, 13 Jan 2007 14:40:23 +0100 Subject: [Lista] Commento alla nuova offerta RAI: fuori le Creative Commons e dentro i DRM Message-ID: <45A8E147.5070105@larivoluzione.it> http://www.scarichiamoli.org/larivoluzione/?post=2007/01/la-rai-ci-ripensa.html Saluti, n.a.g. From alessandro-bottoni a libero.it Sat Jan 13 15:26:28 2007 From: alessandro-bottoni a libero.it (Alessandro Bottoni) Date: Sat, 13 Jan 2007 15:26:28 +0100 Subject: [Lista] La RAI "ci ripensa" In-Reply-To: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> References: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> Message-ID: <45A8EC14.6070505@libero.it> Nicola A. Grossi ha scritto: > http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1844831&r=PI > > Si va verso quello che a me sembrava già di capire in tempi non sospetti: > http://www.scarichiamoli.org/larivoluzione/?post=2006/12/rai-ma-quando-mai.html Pubblichiamo un documento ufficiale di insulti e/o facciamo un altro google bombing per essere certi che il mondo sappia che questi pseudo-comunisti d'acqua dolce sono dei pezzi di beeep? Alessandro Bottoni From k2 a larivoluzione.it Sat Jan 13 16:34:03 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Sat, 13 Jan 2007 16:34:03 +0100 Subject: [Lista] La RAI "ci ripensa" In-Reply-To: <45A8EC14.6070505@libero.it> References: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> <45A8EC14.6070505@libero.it> Message-ID: <45A8FBEB.4010508@larivoluzione.it> Alessandro Bottoni ha scritto: >Nicola A. Grossi ha scritto: > > >>http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1844831&r=PI >> >>Si va verso quello che a me sembrava già di capire in tempi non sospetti: >>http://www.scarichiamoli.org/larivoluzione/?post=2006/12/rai-ma-quando-mai.html >> >> > >Pubblichiamo un documento ufficiale di insulti e/o facciamo un altro >google bombing per essere certi che il mondo sappia che questi >pseudo-comunisti d'acqua dolce sono dei pezzi di beeep? > >Alessandro Bottoni > > > > Il google boombing lascia il tempo che trova. Ci vorrebbero le bombe vere per smuovere un po' di opinione pubblica. Ma siccome sono pacifista, ti dico: c'è da fare un po' di volantinaggio e spiegare alla gente comune, con parole semplici tutta una serie di cose. Gli spieghi che la telecom l'hanno pagata con i loro soldi ma è privata, gli spieghi che la rai la sovvenzionano con i loro soldi ma è al servizio di interessi privati, gli parli di quello schifo chiamato "finanziamento pubblico all'editoria"... Parlagli di che fine fanno i loro soldi, fallo in modo semplice e diretto, fallo nella vita reale e vedrai che qualcosa succede. Tuttavia, ho pensato a un nuovo strumento: il *phone boombing*. Usiamo il VOIP (Skype costa davvero poco) per mandare a milioni di italiani vari messaggi registrati (qualcosa di forte e magari anche divertente, che li tenga al telefono, che gli faccia capire le cose). Secondo me funziona ed essendo la *phone-revolution* una forma di lotta nuova potrebbe avere anche una cassa di risonanza maggiore. Se il Garante interviene? MEGLIO. Ma è roba da battaglia vera, non da "seghe telematiche". Se ne vogliamo parlare... se ci vogliamo organizzare... Saluti, n.a.g. From alessandro-bottoni a libero.it Sat Jan 13 17:44:11 2007 From: alessandro-bottoni a libero.it (Alessandro Bottoni) Date: Sat, 13 Jan 2007 17:44:11 +0100 Subject: [Lista] La RAI "ci ripensa" In-Reply-To: <45A8FBEB.4010508@larivoluzione.it> References: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> <45A8EC14.6070505@libero.it> <45A8FBEB.4010508@larivoluzione.it> Message-ID: <45A90C5B.3060701@libero.it> Nicola A. Grossi ha scritto: > Il google boombing lascia il tempo che trova. > Ci vorrebbero le bombe vere per smuovere un po' di opinione pubblica. > Ma siccome sono pacifista, ti dico: > c'è da fare un po' di volantinaggio e spiegare alla gente comune, con > parole semplici tutta una serie di cose. > > Gli spieghi che la telecom l'hanno pagata con i loro soldi ma è privata, > gli spieghi che la rai la sovvenzionano > con i loro soldi ma è al servizio di interessi privati, gli parli di > quello schifo chiamato "finanziamento pubblico all'editoria"... > > Parlagli di che fine fanno i loro soldi, fallo in modo semplice e > diretto, fallo nella vita reale e vedrai che qualcosa succede. Beh, per quello che posso fare, cercherò di scrivere qualcosa per Oceani Digitali e per i giornali locali. Purtroppo, come noto, sto per affrontare qualche difficoltà tecnica di comunicazione (http://www.oceanidigitali.it/drupal/agcom_trap_IT) e potrei essere impossibilitato ad intervenire per un (bel) po' di tempo. > Tuttavia, ho pensato a un nuovo strumento: il *phone boombing*. > > Usiamo il VOIP (Skype costa davvero poco) per mandare a milioni di > italiani vari messaggi registrati (qualcosa di forte e magari anche > divertente, che li tenga al telefono, che gli faccia capire le cose). > > Secondo me funziona ed essendo la *phone-revolution* una forma di lotta > nuova potrebbe avere anche > una cassa di risonanza maggiore. Se il Garante interviene? MEGLIO. > Ma è roba da battaglia vera, non da "seghe telematiche". Se ne vogliamo > parlare... se ci vogliamo organizzare... Idea molto bella ma pericolosa. Si potrebbe girarla così: facciamo degli spot pubblicitari audio/video (e/o degli SMS/MMS) e mettiamoli in giro sui cellulari. Se la memetica ci assiste, potrebbe essere un bel veicolo pubblicitario per le nostre idee. Se ci sono dei copy writer in ascolto... CU Alessandro Bottoni From k2 a larivoluzione.it Sat Jan 13 20:40:30 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Sat, 13 Jan 2007 20:40:30 +0100 Subject: [Lista] La RAI "ci ripensa" In-Reply-To: <45A90C5B.3060701@libero.it> References: <45A8CB97.1010906@larivoluzione.it> <45A8EC14.6070505@libero.it> <45A8FBEB.4010508@larivoluzione.it> <45A90C5B.3060701@libero.it> Message-ID: <45A935AE.6090503@larivoluzione.it> Alessandro Bottoni ha scritto: > > >Idea molto bella ma pericolosa. Si potrebbe girarla così: facciamo degli >spot pubblicitari audio/video (e/o degli SMS/MMS) e mettiamoli in giro >sui cellulari. Se la memetica ci assiste, potrebbe essere un bel veicolo >pubblicitario per le nostre idee. > >Se ci sono dei copy writer in ascolto... > >CU > >Alessandro Bottoni > > > Sull'sms cadi sempre male, mentre le persone che hanno un bella cornetta accanto al numero di telefono ti hanno già dato il permesso di "rompegli i coglioni", come qualcuno finemente commenta. Ogni giorno ricevo 4-5 telefonate promozionali: una VERA rottura. Personalmente però riuscirei a distinguere un'informazione civile da una scatoletta di tonno... e non sono uno di quelli che ha la cornetta accanto al numero di telefono. Chi ti ferma per strada perché vuole farti firmare una petizione è una rottura? A me sembra un gesto di civiltà. Quando c'è uno sciopero c'è una rottura? Ma certo, per chi se ne sbatte altamente degli altri tutto questo è una rottura, soltanto una rottura che gli impedisce di comprarsi il giornale, di essere puntuale a lavoro... Comunque, ripeto, le persone hanno già deciso se accettare o meno "rotture", quindi il problema non si pone. Tuttavia, chiudo subito il tema perché non ho voglia di discutere a certi livelli. Saluti, n.a.g. From ml.borgia a tiscali.it Sun Jan 14 20:38:01 2007 From: ml.borgia a tiscali.it (maria luisa) Date: Sun, 14 Jan 2007 20:38:01 +0100 Subject: [Lista] LICENZIATA IN TRONCO.....LAVORO NERO CON DENARO EROGATO DALLA CEE.......... Message-ID: <001f01c73813$80991a80$2201a8c0@marialuiohdhgg> A TUTTI I QUOTIDIANI D'ITALIA SPETT.LE REDAZIONE AVREI UNA GRAN NECESSITA' DI DIFFONDERE QUESTA NOTIZIA. VI PREGO INOLTRE, PRIMA DI CESTINARLA, DI ASCOLTAR QUANTO HO DA DIRVI...... NATURALMENTE RIASSUMENDOLA E CON LE CORREZIONI CHE VORRETE APPORTARE.HO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA QUANTO ASSERISCO. DATEMI UNA MANO....... GRAZIE TANTE MARIA LUISA LAVORO NERO CON DENARO EROGATO DALLA CEE....... Dal 2005 mi stò battendo per ottenere ciò a cui la legge mi dà diritto, diritto a ricevere denaro, per avere lavorato oltre sei anni presso una famiglia come assistente alla persona, senza mai aver ricevuto: stipendio per intero, contributi, tredicesima, ferie, ferie mai godute, e tfr. Tale famiglia godeva di contributi CEE per l'assistenza al familiare quasi infermo. Fino ad ora, tranne ,forse, il recupero dei contributi INPS, non sono riuscita ad ottenere nulla! La CEE, la quale è stata da me contattata in ogni modo possibile ed immaginabile, scarica la responsabilità con mille scuse: OGNI UFFICIO O SEDE DA ME CONTATTATI, SCARICA ALL'ALTRO L'ONERE: NESSUNO HA IL COMPITO DI CONTROLLARE QUESTO GENERE DI RAPPORTO; e così' mi mandano da un posto all'altro come fossi una palla. Perchè i liquidatori CEE, non hanno mai controllato se i fondi andavano a buon fine?. Stiamo parlando di circa TRECENTO MILIONI DI LIRE che la CEE, ha sborsato versandoli al datore di lavoro, beneficiario dei fondi, nell'arco di quasi sei anni e mezzo, e mai nessuno si è preoccupato di accertare, che alla persona destinataria, di questo denaro, venisse pagato tutto ciò che le spettava e se fosse stata assunta con regolare contratto. Inoltre la CEE, esigeva annualmente, dal beneficiario del denaro erogato per l'assistenza, una richiesta che doveva comprendere: le generalità della persona addetta all'assistenza,la sottoscritta, certificato di idoneità della stessa, emesso dal medico di base del paziente e l'importo mensile dei fondi concessi, il quale doveva servire solo ed esclusivamente per retribuzione, contributi ecc.... In base a tale richiesta, la CEE emetteva il benestare ( decisione) per un intero anno.Aveva quindi l'onere il dovere oltre al potere, di controllare per chi e che cosa sborsava il denaro. Nel 2005, l'ultimo in cui ho lavorato presso la famiglia suddetta, la decisione annuale, portava la scadenza del 30 Settembre 2005; invece fui cacciata il 30 Giugno 2005; la motivazione dei datori di lavoro fu, che la CEE obbligava, finalmente, i beneficiari dei fondi a regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti...ma i familiari, non avevano nessuna intenzione di assumersi delle beghe e che il denaro che ricevevano serviva a loro. ...L'alternativa alla normale assunzione, era quella di emettere, da parte dell'assistente regolare fattura. Avrei accettato di buon grado pur di non perdere il lavoro, se da parte dei miei datori non fosse giunta la richiesta spudorata di farmi emettere le fatture per l'intero importo, pagandomi, con un solo terzo della somma che veniva loro elargita mensilmente, continuando così a calarmi o crescere le ore a loro piacimento.Dalle 54 ore settimanali dei primi anni, arbitrariamente, mi ridussero l'orario fino a quattordici, quindici la settimana. Ed ora, chi mi pagherà i tre mesi che vanno da Luglio 2005 a Settembre 2005? E chi mi pagherà le diciotto mensilità, per avere subìto, un ingiustificato licenziamento e non potendo chiedere la reintegrazione del posto di lavoro? TROPPA NEGLIGENZA!. E NESSUNO SI MUOVE! E' UNA VERGOGNA! Circa un anno e mezzo fà, il mio legale impostò una causa contro la mia ex datrice di lavoro, la quale è deceduta dopo circa un anno. l'8 Novembre 2006, data in cui il giudice del Tribunale del lavoro fissò la data dell'udienza, avuta notizia del decesso della datrice di lavoro ha sospeso la partita per tale decesso. MI CHIEDO SE E' POSSIBILE CHE IL GIUDICE NON SIA STATO INFORMATO CHE SI PARLA DI DENARO PUBBLICO!!!! Questo rapporto di lavoro è inoltre documentato da ricevute che mensilmente venivano compilate dal datore di lavoro e dalla sottoscritta e spedite al Consiglio della CEE la quale, dopo il ricevimento di detta documentazione erogava la somma pattuita. l'INPS, presso la quale chiesi l'intervento per il riconoscimento, della mia qualità di lavoratore autonomo il giorno 8 agosto 2006 si è attivò immediatamente per il recupero dei contributi previdenziali ed assicurativi e credo stia portando a termine la pratica. Perchè due pesi e due misure? Contributi, stipendi tredicesime ecc.... non sono uguali diritti? Perchè per potere beneficiare del denaro che mi spetta, debbo necessariamente fare causa tramite legale tribunale ecc...e con quali risultati poi se, pur avendo tutte le prove in mano, tutto è stato vanificato? Intanto riconoscetemi i miei diritti eppoi in altra sede provvederò per riscuotere i miei crediti! Ad onor del vero, penso che il Giudice non sia stato equamente informato.......... . E tutto il resto della famiglia non c'entra proprio nulla? Con il riconoscimento da parte del giudice del lavoro, avrei potuto muovermi per iniziare il recupero del credito per esempio, impugnando la rinuncia all'eredità fatta dai potenziali eredi della mia datrice di lavoro, ed impugnando anche la vendita del loro immobile; tutte mosse ,fatte da loro, per escamotare ed evitare di pagarmi. Questo ha fatto la famiglia al completo! Mi rifiuto di credere che questa storia non abbia un seguito...... Il mio diritto a percepire gli stipendi ricevuti solo parzialmente, le tredicesime le ferie, ed il trattamento di fine rapporto come lo faccio valere se padre( persona alla quale ho prestato assistenza) e figli possono permettersi, di nascondersi dietro un dito? Ritengo che questo sia un debito anche della famiglia, e deve pur esserci il sistema per fare valere i diritti legittimi di chi per anni ha lavorato per tutti loro, prendendo solo le briciole che le venivano offerte? E' possibile che possano sottrarsi rinunciando all'eredità della madre e moglie, nullatenente, e passandosi la casa da padre a figli per escamotare? Quale può essere la motivazione di un padre, che a ottantotto anni vende la casa ai propri figli,ad un prezzo di comodo, se non quella di evitare di vedersela portare via dai creditori suoi e della moglie, considerando anche che all'epoca non si pagavano le tasse di successione? Queste manovre, quando sono palesemente " manovre" per aggirare l'ostacolo, perchè sono permesse? CONTESTO SIA LA FAMIGLIA CHE LA CEE, POICHE' HANNO CREATO UNA SITUAZIONE DI FATTO CHE HA GENERATO LAVORO NERO, SENZA TENERE MINIMAMENTE CONTO DEI DIRITTI MORALI E MATERIALI DI CHI PRESTA IL PROPRIO LAVORO, PONENDOMI IN UNA SITUAZIONE DI MASSIMA PRECARIETA' E MOLTO IMBARAZZANTE. GRAZIE A TUTTI LORO, INFATTI, A SESSANT'ANNI SONO SENZA UN LAVORO. LA CEE, NON PUO' TROVARE SCUSE: IL LAVORO NERO IN ITALIA E' PROPIBITO, MA ESSI HANNO AGITO CON NEGLIGENZA E SUPERFICIALITA'. NON MI SEMBRA GIUSTO CHE IO SIA L'UNICA A DOVERE PAGARE DOPO AVERE TANTO SUBITO. Grazie ancora per l'aiuto Distinti saluti Maria Luisa Borgia Bologna CHE FARE CHE LA FAMIGLIA SI E' TUTELATA TANTO BENE E LA CEE SCARICA OGNI RESPONSABILITA' PUR AVENDO DEMPRE DECISO, COME QUANDO E PERCHE'?. GRAZIE TANTE PER L'AIUTO MARIA LUISA BORGIA CASTEL MAGGIORE, BOLOGNA From hk a dvara.net Mon Jan 22 14:51:19 2007 From: hk a dvara.net (Dame`) Date: Mon, 22 Jan 2007 14:51:19 +0100 Subject: [Lista] =?windows-1252?q?=5Bcyber=7Erights=5D_Cassazione=2E_Pirat?= =?windows-1252?q?eria_informatica_senza_lucro_non_=E8_reato=2C_SEN?= =?windows-1252?q?TENZA?= Message-ID: <035e01c73e2c$6568f950$4500000a@maria> CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 149 - Pres. Vitalone – est. Lombardi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Rizzi Eugenio e Faretti Claudio in ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge 633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge 633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il Rizzi per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo d). I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonché il solo Rizzi per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il Faretti aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e successive modificazioni. La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma. Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della fattispecie delittuose precedenti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del Rizzi ed il Faretti di persona, che la denunciando per violazione di legge. Motivi della decisione Con un unico motivo di gravame la difesa del Rizzi denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge 248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate. Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale. Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione. Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del Rizzi non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito. Con un unico motivo di gravame a sua volta il Faretti denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41. Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito ftp. I ricorso sono fondati. È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito. La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche. In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore. Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore. È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del Rizzi che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005. Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del rato. Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo. La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano. Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683). Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza. Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino). Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente. Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge 128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”. Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti del server medesimo. Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa. Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. From k2 a larivoluzione.it Mon Jan 22 17:02:31 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Mon, 22 Jan 2007 17:02:31 +0100 Subject: [Lista] =?utf-8?q?Pirateria_informatica_senza_lucro_non_=C3=A8_re?= =?utf-8?q?ato=2C_SENTENZA?= In-Reply-To: <035e01c73e2c$6568f950$4500000a@maria> References: <035e01c73e2c$6568f950$4500000a@maria> Message-ID: <45B4E017.7070106@larivoluzione.it> Da sottolineare che la Cassazione si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Ovviamente: 1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065. 2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi e 3 anni e con la multa da 5 a 30 milioni di lire. 3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE. Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE. *La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!* Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, *per i casi in oggetto*, di SANZIONI AMMINISTRATIVE. Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che *da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione*. Amen. Saluti, n.a.g. Dame` ha scritto: > >CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n. >149 - Pres. Vitalone – est. Lombardi > > >Svolgimento del processo > Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la >pronuncia di colpevolezza di Rizzi Eugenio e Faretti Claudio in >ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge >633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge >633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato >abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e >distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi >per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente >duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole >poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere >scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice >identificativo e relativa password a fronte del conferimento di >materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il >Rizzi per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a >consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione >applicati a programmi per elaboratore (capo d). > >I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli >imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito >ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca >del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) >programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente >tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che >avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di >materiale informatico, nonché il solo Rizzi per avere detenuto presso >la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la >rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per >elaboratore. > >La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il Faretti >aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati >la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla >contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e >successive modificazioni. > >La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le >operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di >imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di >riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli >imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed >altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti >dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico >integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di >lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di >cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente >alla riforma. >Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche >adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di >“scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o >imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che >le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del >legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative >correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; >interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della >fattispecie delittuose precedenti. > >Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del Rizzi ed >il Faretti di persona, che la denunciando per violazione di legge. > > Motivi della decisione > Con un unico motivo di gravame la difesa del Rizzi denuncia la >violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter >della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in >relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge >248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge >128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge >43/2005. > >Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme >incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi >della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui >alle disposizioni citate. > >Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze >terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni >degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono >esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata >tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare >la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì >anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela >con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, >quale strumento di progresso sociale e culturale. > >Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel >testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, >peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la >legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed >alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del >diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di >contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente >espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo >dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento >soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo >nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte >dell’autore della violazione. > >Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata >che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato >una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno >protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in >effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito >ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso >ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere >esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del Rizzi non >potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei >files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con >riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe >ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1 >lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04; >che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella >propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini >commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, >peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito. > >Con un unico motivo di gravame a sua volta il Faretti denuncia la >violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter >della legge 633/41. >Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei >giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di >lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio >economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame >in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva >esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di >pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i >creatori del sito ftp. >I ricorso sono fondati. > >È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con >riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa >principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale >le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer >delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la >duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle >opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto >dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale >coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose >ritenute dai giudici di merito. >La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle >fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41, >introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima >legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro >formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto, >costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, >adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto >all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di >riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di >applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze >terminologiche. >In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione >della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con >le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato >elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di >una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente >riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione >della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela >penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore. > >Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette >espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore >ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in >materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente >al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela >penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno >interessato proprio la legge sul diritto d’autore. > >È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del Rizzi >che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale >dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima >sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2 >del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e >successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” >dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con >modificazioni dalla legge 43/2005. >Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che >quale espressione dello specifico intento del legislatore di >modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla >norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del >diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera >circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla >qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del >rato. >Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa >sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di >questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è >occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta >nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo >commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla >vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in >quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione >imprenditoriale del materiale abusivo. > >La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato >normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della >materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una >specifica categoria di soggetti esercenti attività economica >(imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di >operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento >soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano. > >Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate >dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e >ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di >punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata >utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola >allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a >“fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv >219683). >Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di >guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da >parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un >qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può >identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di >copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di >fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore >del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel >caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza. > >Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge >sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo >modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce >rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio >di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a >fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o >l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e >ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto >materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino). > >Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della >fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di >un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di >supporti duplicati o riprodotti abusivamente. > >Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è >attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter >comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1 >comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge >128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità >mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a >fini di lucro”. > >Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna >degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la >condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini >di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non >avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del >server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano >sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti >del server medesimo. >Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma >destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di >protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la >finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto >meno, un eventuale fine di commercio della stessa. >Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni >loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, >con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. > >P.Q.M. > >La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto >non è previsto dalla legge come reato. > > > >_______________________________________________ >Lista mailing list >Lista a scarichiamoli.org >http://www.scarichiamoli.org/mailman/listinfo/lista > > From k2 a larivoluzione.it Mon Jan 22 20:12:59 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Mon, 22 Jan 2007 20:12:59 +0100 Subject: [Lista] Dichiarazione di FIMI circa le sanzioni penali (?) ex art. art. 171, comma 1, lett. a-bis LDA Message-ID: <45B50CBB.7040609@larivoluzione.it> Faccio riferimento a questo vostro comunicato: http://www.fimi.it/dettaglio_documento.asp?id=783&idtipo_documento=1 Voi dite: "Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis". Siccome, dal 1981, "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda", per quale motivo parlate di *sanzioni penali* anziché di *sanzioni amministrative*? Consiglio un comunicato di smentita, affinché le persone non siano indotte a pensare, erroneamente, che "chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale". * La fedina penale è una cosa molto seria e "condividere senza una contropartita economica" non la sporca.* Invito, inoltre, gli organi di stampa, a sottolineare la non veridicità di quanto affermato da FIMI nella frase in oggetto. In attesa di una vostra risposta vi saluto cordialmente, Nicola A. Grossi -------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML ? stato rimosso... URL: http://www.scarichiamoli.org/pipermail/lista/attachments/20070122/0beb9400/attachment.htm From k2 a larivoluzione.it Mon Jan 22 21:02:25 2007 From: k2 a larivoluzione.it (Nicola A. Grossi) Date: Mon, 22 Jan 2007 21:02:25 +0100 Subject: [Lista] Vogliamo le sanzioni penali? Eccole qui: ma a carico di chi?? Message-ID: <45B51851.8080905@larivoluzione.it> "Art. 656 cod. pen (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 300." Tutte le volte che qualcuno fa terrorismo (avete in mente qualche pubblicità? qualche dichiarazione?), bisognerebbe incominciare a ricordargli questa norma. Incominciamo noi a ricordare le norme penali a certa gente, incominciamo a ricordare che non possono andare in giro a raccontare che se scarico un file mi sporco la fedina penale o che l'atto in sé dello scaricare è illegale: poi vediamo come va a finire. Poi vediamo se se la passa peggio chi dice il falso per curare interessi economici di un settore in crisi (enti pubblici, Stato e privati) o chi scarica da Internet. Siamo al capolinea, adesso diciamo basta e cha basta sia, altrimenti: class action. Saluti, n.a.g. From staff a scarichiamoli.org Thu Jan 25 20:35:11 2007 From: staff a scarichiamoli.org (staff a scarichiamoli.org) Date: Thu, 25 Jan 2007 20:35:11 +0100 (CET) Subject: [Lista] Nuova intervista Message-ID: <3277.87.11.184.193.1169753711.squirrel@mail.scarichiamoli.org> "L'Adunanza fa la forza": intervista a Daniel Donato http://www.scarichiamoli.org/main.php?page=interviste/donato