[Lista] [cyber~rights] Cassazione. Pirateria informatica senza lucro non è reato, SENTENZA

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Lun 22 Gen 2007 14:51:19 CET




CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n.
149 - Pres. Vitalone – est. Lombardi


Svolgimento del processo
  Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Rizzi Eugenio e Faretti Claudio in
ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge
633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge
633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato
abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e
distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi
per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente
duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole
poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere
scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice
identificativo e relativa password a fronte del conferimento di
materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il
Rizzi per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a
consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione
applicati a programmi per elaboratore (capo d).

I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli
imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito
ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca
del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download)
programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente
tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che
avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di
materiale informatico, nonché il solo Rizzi per avere detenuto presso
la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la
rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per
elaboratore.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il Faretti
aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati
la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla
contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e
successive modificazioni.

La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le
operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di
imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di
riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli
imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed
altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti
dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico
integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di
lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di
cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente
alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche
adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di
“scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o
imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che
le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del
legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative
correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale;
interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della
fattispecie delittuose precedenti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del Rizzi ed
il Faretti di persona, che la denunciando per violazione di legge.

  Motivi della decisione
  Con un unico motivo di gravame la difesa del Rizzi denuncia la
violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter
della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in
relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge
248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge
128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge
43/2005.

Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme
incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi
della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui
alle disposizioni citate.

Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze
terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni
degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono
esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata
tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare
la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì
anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela
con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno,
quale strumento di progresso sociale e culturale.

Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel
testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”,
peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la
legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed
alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del
diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di
contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente
espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo
dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento
soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo
nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte
dell’autore della violazione.

Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata
che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato
una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno
protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in
effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito
ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso
ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere
esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del Rizzi non
potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei
files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con
riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe
ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1
lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04;
che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella
propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini
commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale,
peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.

Con un unico motivo di gravame a sua volta il Faretti denuncia la
violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter
della legge 633/41.
Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei
giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di
lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio
economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame
in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva
esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di
pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i
creatori del sito ftp.
I ricorso sono fondati.

È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con
riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa
principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale
le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer
delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la
duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle
opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto
dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale
coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose
ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle
fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41,
introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima
legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro
formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto,
costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”,
adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto
all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di
riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di
applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze
terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione
della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con
le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato
elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di
una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente
riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione
della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela
penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.

Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette
espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore
ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in
materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente
al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela
penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno
interessato proprio la legge sul diritto d’autore.

È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del Rizzi
che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale
dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima
sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2
del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e
successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto”
dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con
modificazioni dalla legge 43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che
quale espressione dello specifico intento del legislatore di
modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla
norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del
diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera
circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla
qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del
rato.
Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa
sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di
questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è
occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta
nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo
commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla
vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in
quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione
imprenditoriale del materiale abusivo.

La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato
normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della
materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una
specifica categoria di soggetti esercenti attività economica
(imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di
operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento
soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.

Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate
dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e
ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di
punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata
utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola
allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a
“fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv
219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di
guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da
parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un
qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può
identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di
copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di
fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore
del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel
caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge
sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo
modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce
rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio
di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a
fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o
l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e
ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto
materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).

Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della
fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di
un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di
supporti duplicati o riprodotti abusivamente.

Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è
attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter
comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1
comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge
128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità
mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a
fini di lucro”.

Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna
degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la
condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini
di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non
avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del
server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano
sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti
del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma
destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di
protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la
finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto
meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni
loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato.





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