[Lista] Pirateria informatica senza lucro non è reato, SENTENZA

Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Lun 22 Gen 2007 17:02:31 CET


Da sottolineare che la Cassazione si è limitata ad applicare la legge 
vigente ad un caso specifico, non
ne ha dato una sua interpretazione.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere 
illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a 
euro 2.065.

2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito
con la reclusione da 6 mesi e 3 anni e con la multa da 5 a 30 milioni di 
lire.

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una
somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena 
della multa o dell'ammenda.

Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO 
PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.

*La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione 
"Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!*
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in 
realtà stiamo parlando, *per i casi in oggetto*, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, 
rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171",
dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo 
stesso dimostra di non sapere che *da 25 ANNI è intervenuta la 
depenalizzazione*.

Amen.

Saluti,
n.a.g.

Dame` ha scritto:

>
>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n.
>149 - Pres. Vitalone – est. Lombardi
>
>
>Svolgimento del processo
>  Con la sentenza impugnata la Ca di Torino ha confermato la
>pronuncia di colpevolezza di Rizzi Eugenio e Faretti Claudio in
>ordine ai reati: a) e d) di cui all’articolo 171bis della legge
>633/41; b) di cui all’articolo 171ter lettera a) e b) della legge
>633/41, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato
>abusivamente, utilizzando un computer configurato come server Ftp, e
>distribuito programmi per elaborare illecitamente duplicati, giochi
>per psx, video Cd (capo a); per avere, a fine di lucro, abusivamente
>duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole
>poi a disposizione sul server ftp, dal quale potevano essere
>scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice
>identificativo e relativa password a fronte del conferimento di
>materiali informatici sul predetto server ftp (capo b) nonché il
>Rizzi per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a
>consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione
>applicati a programmi per elaboratore (capo d).
>
>I giudice di merito hanno accertato in punto di fatto che gli
>imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito
>ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca
>del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download)
>programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente
>tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che
>avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di
>materiale informatico, nonché il solo Rizzi per avere detenuto presso
>la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la
>rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per
>elaboratore.
>
>La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il Faretti
>aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati
>la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla
>contestazione prima della riforma di cui alla legge 248/00 e
>successive modificazioni.
>
>La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le
>operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui api di
>imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di
>riforma citata, osservando che l’attività posta in essere dagli
>imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed
>altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti
>dal diritto d’autore e che lo scambio del materiale informatico
>integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di
>lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di
>cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente
>alla riforma.
>Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche
>adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di
>“scopi di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o
>imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che
>le stesse si congiurano quale interpretazione autentica del
>legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative
>correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale;
>interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilità della
>fattispecie delittuose precedenti.
>
>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del Rizzi ed
>il Faretti di persona, che la denunciando per violazione di legge.
>
>  Motivi della decisione
>  Con un unico motivo di gravame la difesa del Rizzi denuncia la
>violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter
>della legge 633/41 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in
>relazione alle modifiche apportata a detti articoli dalla legge
>248/00, dal D.Lgs 68/2003, dal Dl 72/2004, convertito in legge
>128/04, e dal Dl 7/2005, convertito con modificazioni dalla legge
>43/2005.
>
>Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme
>incriminatici effettuata dalla corte territoriale viola i principi
>della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui
>alle disposizioni citate.
>
>Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze
>terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni
>degli articoli 171bis e 171ter della legge 633/41 non sono
>esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata
>tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessità di determinare
>la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì
>anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela
>con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno,
>quale strumento di progresso sociale e culturale.
>
>Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel
>testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”,
>peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la
>legislazione nazionale al Trattato dell’Ompi sul diritto d’autore ed
>alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del
>diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di
>contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente
>espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo
>dall’articolo 171ter della legge 633/41 con riferimento all’elemento
>soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo
>nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte
>dell’autore della violazione.
>
>Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata
>che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato
>una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell’ingegno
>protette dalla legge sul diritto d’autore, poiché la duplicazione in
>effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito
>ftp e da essa in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso
>ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere
>esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del Rizzi non
>potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei
>files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con
>riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe
>ritenersi solo attualmente sanzionata dall’articolo 171ter, comma 1
>lettera abis), aggiunto dal Dl 72/2004, convertito in legge 128/04;
>che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella
>propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini
>commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale,
>peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
>
>Con un unico motivo di gravame a sua volta il Faretti denuncia la
>violazione ed errata applicazione degli articoli 171bis e 171ter
>della legge 633/41.
>Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei
>giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di
>lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio
>economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame
>in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva
>esclusivamente a titolo gratuito, né era connesso a forme di
>pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i
>creatori del sito ftp.
>I ricorso sono fondati.
>
>È opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con
>riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa
>principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale
>le operazioni di download sul server ftp e dallo stesso sui computer
>delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la
>duplicazione del materiale informativo e, più in generale, delle
>opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto
>dell’operazione, sicché sotto il citato profilo vi è sostanziale
>coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose
>ritenute dai giudici di merito.
>La questione nodale circa l’applicabilità, nel caso in esame, delle
>fattispecie criminose di cui agli articoli 171bis della legge 633/41,
>introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs 518/92 e 171ter della medesima
>legge, introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs 685/94, nella loro
>formulazione antecedente alla legge di riforma 248/00 è, pertanto,
>costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”,
>adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto
>all’espressione “scopo di profitto” introdotto dalla legge di
>riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di
>applicazione della fattispecie per effetto delle citate differenze
>terminologiche.
>In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione
>della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con
>le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato
>elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di
>una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente
>riformulato in termini più esaustivi nella successive modificazione
>della norma per un migliore adeguatamente terminologico della tutela
>penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.
>
>Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette
>espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore
>ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in
>materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente
>al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela
>penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno
>interessato proprio la legge sul diritto d’autore.
>
>È stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del Rizzi
>che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale
>dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 è stata dapprima
>sostituita con quella “per trarne profitto” dall’articolo 1 comma 2
>del Dl 72/2004, convertito con modificazioni dalla legge 128/04, e
>successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto”
>dall’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005, convertito con
>modificazioni dalla legge 43/2005.
>Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che
>quale espressione dello specifico intento del legislatore di
>modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla
>norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del
>diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera
>circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla
>qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del
>rato.
>Né appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa
>sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di
>questa Sc (Sezione terza, 33896/01, Furci, rc 220344), che si è
>occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta
>nell’articolo 171bis della legge 633/41, precisando che per scopo
>commerciale non deve intendesi necessariamente la destinazione alla
>vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in
>quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione
>imprenditoriale del materiale abusivo.
>
>La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato
>normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della
>materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una
>specifica categoria di soggetti esercenti attività economica
>(imprenditoriale) e non alla individuazione dell’ambito di
>operatività della norma penale nel suo riferimento all’elemento
>soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.
>
>Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate
>dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e
>ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di
>punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata
>utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola
>allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a
>“fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv
>219683).
>Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di
>guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da
>parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un
>qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può
>identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di
>copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di
>fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore
>del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel
>caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
>
>Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge
>sul diritto d’autore che nell’articolo 174ter, come da ultimo
>modificato dall’articolo 23 del D.Lgs 63/2003 non attribuisce
>rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio
>di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a
>fini meramente personali, allorché, cioè, la riproduzione o
>l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’articolo 171 e
>ss. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto
>materiale (cfr. Su, 47164/05 Marino).
>
>Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della
>fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di
>un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di
>supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
>
>Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è
>attualmente descritta in termini più puntuali dall’articolo 171ter
>comma 2 lettera abis), della legge 633/41, introdotto dall’articolo 1
>comma 3 del Dl 72/2004, convertito con modificazioni della legge
>128/04, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità
>mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a
>fini di lucro”.
>
>Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna
>degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la
>condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini
>di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non
>avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del
>server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano
>sostanzialmente profitto, nei sensi opra precisati, si soli utenti
>del server medesimo.
>Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma
>destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispositivi di
>protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la
>finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto
>meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
>Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni
>loro ascritte perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
>con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
>
>P.Q.M.
>
>La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto
>non è previsto dalla legge come reato.
>
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